(massima n. 1)
Il reato di indebita utilizzazione di carta di credito, già previsto dall’art. 12, prima parte, del D.L. n. 143/1991, conv. con modif. in legge n. 197/1991, ed ora dall’art. 55, comma 9, prima parte, del D.L.vo n. 231/2007, concorre con quello di ricettazione, quando la carta utilizzata sia provento di delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12, seconda parte, del citato D.L. n. 143/1991 e, ora, all’art. 55, comma 9, seconda parte, del D.Lvo n. 231/2007, (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti “di provenienza illecita”), le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale (Mass. redaz.).