(massima n. 1)
In tema di ricettazione č necessario distinguere fra la particolare tenuitā del fatto, prevista dall'art. 648 comma secondo, c.p. e la speciale tenuitā del danno, di cui all'art. 62, n. 4 c.p. Infatti, la prima consente e presuppone una valutazione complessiva dell'episodio, quale risulta accertato nelle sue componenti oggettive e soggettive, mentre la seconda attiene esclusivamente al valore materiale della cosa, che dev'essere di speciale tenuitā. Ne deriva che le due circostanze attenuanti predette sono fra loro compatibili.