(massima n. 1)
Nel delitto di ricettazione l'ipotesi attenuata dal fatto di particolare tenuità richiede anzitutto l'accertamento del valore economico della cosa ricettata (che deve essere particolarmente tenue sotto un profilo oggettivo) e non quello, di per sé insufficiente, della sua quantità o del profitto che dalla sua vendita il reo potrebbe trarre. In secondo luogo non può farsi dipendere la particolare tenuità del fatto, del quale il danno è soltanto una componente, solo dal valore particolarmente tenue della cosa ricettata ma deve piuttosto legarsi anche alle modalità ed ai motivi dell'azione e, conseguentemente, alla condotta e alla personalità del colpevole.