(massima n. 1)
L'art. 648 c.p., nel prevedere come reato l'acquisto o la ricezione di cose provenienti da «delitto», si pone, nel caso di carte di credito o di altri documenti assimilati, come norma speciale rispetto all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv., con modif., in L. 5 luglio 1991, n. 197, nella parte in cui esso prevede come reato l'acquisizione delle carte o dei documenti anzidetti di provenienza genericamente «illecita» (configurabile ad esempio, anche nel caso di illecito meramente contrattuale). Ne consegue che il fatto costituito dall'acquisto o dalla ricezione degli oggetti in questione deve ritenersi punibile solo a titolo di ricettazione.