(massima n. 1)
In tema di ricettazione, ai fini della valutazione della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per valutare l'entitą del danno cagionato dal reato di ricettazione di assegni circolari e bancari si deve tener conto dell'importo risultante dai titoli unicamente se il fatto di ricettazione ha avuto per oggetto un assegno gią compilato con l'indicazione dell'importo.