(massima n. 1)
Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato polivalente, così da rendere legittima la plurima utilizzazione sotto differenti profili. Ne consegue che è compatibile la concessione delle attenuanti generiche con l'attenuante di pena di cui all'art. 648 cpv. c.p. che tende ad adeguare la pena al fatto di particolare tenuità, attesa la differenza delle caratteristiche strutturali e teleologiche dei due istituti.