(massima n. 1)
La «ricettazione per intromissione» č un reato istantaneo, senza che possa assumere alcuna rilevanza la mancata conclusione della vendita. Ne consegue che se l'accettazione di intervenire alla vendita dell'oggetto rubato sia avvenuta prima del rinvenimento della refurtiva da parte degli organi di polizia, č senz'altro da escludere la configurabilitą della causa di non punibilitą di cui all'art. 49 c.p.