(massima n. 1)
Commette il delitto di ricettazione nella forma dell'intromissione colui il quale segnali ai ladri l'eventuale probabile acquirente di cose che conosce essere di provenienza furtiva, essendo, a tal fine, irrilevante la mancanza di parte dello stesso di un'attivitą di vera e propria mediazione intesa in senso continuativo.