(massima n. 1)
Il delitto di ricettazione si consuma, nella ipotesi di acquisto, al momento dell'accordo fra cedente ed acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul prezzo, considerato che la "traditio" della "res" - nella quale può ravvisarsi null'altro che un momento che pertiene all'adempimento del contratto, già perfezionato ed efficace - non può ritenersi imposta dalla norma penale, come elemento strutturale della fattispecie, al punto da contrassegnarne la consumazione.