(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, è necessaria la prova che l'agente abbia ricevuto, acquistato od occultato denaro o cose provenienti da reato con la consapevolezza di tale illecita provenienza, che deve tradursi nella certezza, desunta anche da elementi gravi, univoci e concordanti, che il danaro o le cose ricevute od occultate siano il prezzo, il prodotto o il profitto di un reato commesso da altri. A tal fine il giudice di merito è tenuto ad indagare se, date le particolari modalità del fatto, l'agente poteva, allorché ricevette, acquistò od occultò il danaro o le cose, aver raggiunto quella certezza, oppure se, per leggerezza, superficialità o disattenzione, omise di accertarsi della loro legittima provenienza, pur dovendo, con l'ordinaria diligenza, nutrire il sospetto che esse provenissero da reato.