(massima n. 1)
In tema di ricettazione, il dolo, consistente nella consapevolezza dell'agente della provenienza illecita della cosa, può essere dimostrato da qualsiasi elemento utile e rilevante ai fini probatori, e ciò a prescindere dall'accertamento giudiziale del reato presupposto. Tale indagine sulla conoscenza della provenienza delittuosa della cosa ricettata costituisce accertamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, quando il giudice di merito abbia dato ragione del proprio convincimento con congrua e corretta motivazione.