(massima n. 1)
In tema di ricettazione (art. 648 c.p.), la prova dell'elemento psicologico del reato puņ desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualunque indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il comportamento dell'imputato in relazione alla sua specifica attivitą professionale. (Nella fattispecie č stato ritenuto la sussistenza del reato nella condotta di un esperto del mercato automobilistico che aveva acquistato in Spagna e importato in Italia, a scopo di vendita e di profitto, motori fabbricati dalla Seat su licenza Fiat, recanti il marchio distintivo «Fiat» contraffatto).