(massima n. 1)
Il possesso di un'arma clandestina integra di per sč la prova del delitto di ricettazione, essendo l'abrasione chiaramente finalizzata ad impedire l'identificazione dell'arma, la quale č modificata sostanzialmente e privata di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 L. 18 aprile 1975, n. 110. Tale circostanza dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza dello stesso della provenienza illecita dell'arma.