(massima n. 1)
In relazione al reato di ricettazione, che è reato istantaneo, non è configurabile un concorso morale a posteriori, per adesione psicologica alla ricettazione consumata da altri. Il concorso morale può precedere l'esecuzione del reato o esprimersi nel corso della fase esecutiva, ma non successivamente a reato consumato. La successiva ricezione della cosa può dar luogo a ulteriore ricettazione, sempre che sussista il relativo elemento psicologico e si stabilisca una relazione di fatto con la cosa che ne comporti la disponibilità.