(massima n. 1)
Atteso il carattere di reato istantaneo che deve riconoscersi alla ricettazione, la quale si consuma all'atto della ricezione della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito, ai fini della determinazione della competenza per territorio a procedere in ordine al detto reato, al luogo in cui viene accertata la detenzione della res. (Nella specie, in applicazione di tale principio e in assenza di altri elementi indicativi del luogo in cui la cosa potesse essere pervenuta in possesso dell'imputato, la Corte, risolvendo un conflitto di competenza, ha ritenuto che il giudice competente dovesse essere individuato in base al criterio sussidiario del luogo di residenza dell'imputato stesso, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, c.p.p.).