(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattere istantaneo del delitto de quo, che si consuma all'atto della ricezione, da parte dell'agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della res; per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto: tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri; ed ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell'equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare «parte dell'azione» la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione della res è stata accertata.