(massima n. 1)
Allorché le imputazioni di ricettazione contestate riguardino, in parte, carte di credito e documenti assimilati, ai sensi della legge n. 197 del 1991 e in parte altri beni, a norma dell'art. 648 c.p., la competenza per materia appartiene, per tutti gli episodi di ricettazione, al pretore, in forza della vis attractiva esercitata dal reato pił grave, a nulla rilevando che i reati di ricettazione puniti meno gravemente siano attribuiti alla competenza del tribunale.