(massima n. 1)
In tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione o le modifiche di tale norma non assumono rilevanza ai sensi dell'art. 2 c.p., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano. (Nella fattispecie è stata ritenuta la non revocabilità, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato nella specie presupposto, e cioè l'emissione di assegno senza autorizzazione della banca trattaria, fosse stato depenalizzato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa).