(massima n. 1)
Il delitto di ricettazione, nell'ipotesi di acquisto, si consuma al momento dell'accordo fra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul suo prezzo. (In motivazione la Corte ha specificato che la "traditio" della "res", nella quale null'altro può ravvisarsi se non l'adempimento di un contratto già perfezionato, non è prevista dalla norma penale come elemento strutturale della fattispecie al punto da contrassegnarne la consumazione).