(massima n. 2)
La normale attività bancaria di raccolta del risparmio fra il pubblico e di esercizio del credito in un libero mercato concorrenziale, svolta da enti creditizi sia privati che pubblici, non comporta l'attribuzione a chi la esercita della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. È sottoposta invece al diritto pubblico l'attività degli enti creditizi pubblici che esula dalla gestione economica come quella che concerne la costituzione o l'estinzione dell'ente, il funzionamento dei suoi organi statutari, l'esercizio dei poteri di organizzazione, l'amministrazione degli utili. Sono pubblicistiche anche quelle funzioni collaterali che gli enti creditizi pubblici e privati svolgono in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici nella veste di banche agenti o delegate. Nella sfera del «pubblico» devono farsi rientrare anche i crediti agevolati e in genere tutti i «crediti di scopo legale» che gravano sulla finanza pubblica, sono normalmente erogati con un provvedimento pubblico di natura concessoria o autorizzatoria a destinatari, e secondo presupposti, stabiliti per legge e sono gestiti da istituti speciali o da sezioni speciali di normali istituti che vigilano perché il credito abbia la destinazione voluta dall'ente finanziatore.