(massima n. 1)
È colpevole del delitto di appropriazione indebita colui che, sulla base di un rapporto societario, dopo aver venduto merce da altri affidatagli per la vendita e dopo averne riscosso il prezzo, non provvede a versare al consocio, sulle somme riscosse, la quota percentuale di esse e nemmeno sul ricavato, al netto di eventuali detrazioni del denaro occorrente per la fornitura di altre merci da commerciare, non contabilizza i corrispettivi delle merci piazzate e non ne rende conto. In tal modo infatti il socio opera una vietata inversione del titolo del possesso.