(massima n. 1)
L'esistenza o meno di un patrimonio nella disponibilitā del de cuius non incide sulla validitā del testamento non essendo prescritta detta condizione da alcuna norma di legge. Peraltro, di tale patrimonio possono far parte non solo i beni che appartengono al testatore al momento della morte, ma anche l'eventuale diritto di veder riconosciuta la proprietā su beni che apparentemente appartengono ad altri, nel qual caso l'erede istituito č legittimato a proporre tutte le azioni che avrebbe potuto iniziare il suo dante causa per conseguire la proprietā contestata, nonché a coltivare tutte le azioni che quest'ultimo aveva giā proposto.