(massima n. 2)
Nell'ipotesi del detenuto che evada indossando indumenti dell'amministrazione penitenziaria non può ravvisarsi, tra le disposizioni di cui agli artt. 385 e 624 del codice penale, un concorso apparente di norme, con conseguente assorbimento del furto nel reato di evasione, ostandovi sia la differente materialità dei diversi episodi delittuosi, sia la diversa obiettività giuridica dei due reati, consistente per il furto nell'inviolabilità del patrimonio e per l'evasione nell'autorità delle decisioni giudiziarie.