(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione delle fattispecie di reato escluse dall'applicabilitā dell'indulto dall'art. 1, comma secondo, legge n. 241 del 2006, va rilevato che il legislatore ha fatto riferimento solo alle ipotesi criminali vigenti, senza indicare le precedenti fattispecie normative per le quali si č verificata una continuitā normativa e non una abolitio criminis. Ne consegue che il giudice deve avere riguardo al titolo dei reati e in particolare alle condotte che il legislatore ha escluso dall'applicazione dell'indulto e, pertanto, deve ritenersi escluso dall'indulto il titolo di reato dell'usura, comprensivo di tutte le condotte tipizzate dall'art. 644 c.p., nel quale sono confluite anche le fattispecie previste dall'art. 644 bis c.p., antecedenti alla riforma del 1996.