(massima n. 1)
In tema di reato di usura, il giudice č tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi mediante specifico riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vigente all'epoca della pattuizione e da aumentare della metā, onde raggiungere il tasso - soglia, ai sensi dell'art. 2 legge n. 108 del 1996.