(massima n. 1)
Qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle dichiarazioni tra terzi, captate nel corso di operazioni di intercettazione, il giudice č chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali potenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse. (Nella specie, relativa a traffico di stupefacenti, la Corte d'appello aveva identificato nel ricorrente il soggetto evocato da uno dei partecipanti alla conversazione, senza peraltro confutare le risultanze, di natura dichiarativa e documentale, che escludevano qualsiasi contatto o rapporto tra il ricorrente e il soggetto intercettato).