(massima n. 1)
In tema di sequestro probatorio, ai fini della legittimitā dello stesso non č necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilitā del rapporto di queste con il reato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il sequestro di denaro, telefoni cellulari e computer rinvenuti in occasione dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, attesa l'insufficienza degli elementi idonei a giustificare la lecita provenienza e disponibilitā dei beni).