(massima n. 1)
Non vi è contraddizione tra il ritenere sussistente l'aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.) nel delitto di rapina e l'escludere il delitto di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), perché ai fini dell'applicazione della attenuante è sufficiente che la difesa sia semplicemente ostacolata per condizioni di tempo o di luogo ovvero perché si tratta di persona debole o incapace di difendersi per deficienze psichiche o fisiche, laddove, per aversi il reato di circonvenzione di persona incapace, è richiesta la sussistenza di una effettiva minorazione delle facoltà intellettive o volitive che, indebolendo il potere di critica, facilita la suggestionabilità del minorato