(massima n. 1)
Il delitto di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 c.p. č reato di pericolo che si realizza nel momento in cui č compiuto l'atto capace di produrre un qualsiasi effetto dannoso per il soggetto passivo o per altri. (Nella fattispecie l'atto dannoso č consistito nel fatto stesso di essersi il soggetto passivo inconsapevolmente privato della disponibilitā dei suoi risparmi, sottrattigli con estrema facilitā dagli imputati, stanti le sue condizioni mentali: demenza degenerativa e/o arteriosclerotica).