(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'art. 643 c.p. il concetto di induzione, la quale č un elemento del tutto distinto e non va confusa col mezzo usato (atto giuridico), postula una attivitā positiva diretta a determinare o, quantomeno, a rafforzare (ostacolando ripensamenti) nel soggetto passivo il proposito di compiere un determinato atto giuridico. Invero, indurre vuol dire convincere, influire sulla volontā altrui e quindi esige da parte dell'agente uno stimolo che poi determina il soggetto passivo al compimento dell'atto dannoso. Pertanto, non basta che l'agente si giovi delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo come non possono ritenersi sufficienti semplici richieste rivolte alla vittima, essendo invece necessaria un'attivitā apprezzabile di suggestione, di pressione morale, di persuasione per determinare la volontā minorata del soggetto passivo. (Fattispecie relativa ad annullamento, per difetto di motivazione, di sentenza di condanna di notaio che aveva redatto testamento pubblico di persona affetta da infermitā mentale).