(massima n. 1)
Nell'art. 643 c.p. per concretarsi «l'induzione» è sufficiente l'impiego, da parte dell'agente, di qualsiasi mezzo per persuadere od anche per rafforzare nel soggetto passivo una decisione pregiudizievole dallo stesso già adottata, impedendo, così, l'insorgere di una volontà contraria a tale decisione; e mancando nella norma ogni tipizzazione della condotta, la prova della «induzione» può essere anche indiretta, indiziaria o presuntiva, e cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come l'isolamento dell'incapace, i continui e stretti rapporti dell'agente con lui, la natura degli atti compiuti senza plausibili motivi e con incontestabile pregiudizio, atteso il potere-dovere del giudice penale di ricercare ovunque prove od elementi di prova al fine ultimo dell'accertamento della verità cui è preordinato il processo penale.