(massima n. 1)
La sentenza penale pronunciata in seguito a giudizio nel procedimento per il delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) ha efficacia vincolante, rispetto alle stesse persone che abbiano partecipato al procedimento stesso, nel successivo giudizio civile in tema di nullitą della trascrizione di matrimonio contratto dall'incapace stesso, siccome contenente l'accertamento sullo stato di capacitą della parte lesa, che rileva in termini di fatto materiale, trattandosi di dato suscettibile di rilievo e verifica con gli appositi strumenti, mediante un'operazione mentale non dissimile, salva la complessitą e difficoltą, da ogni altra diretta ad acquisire nozione concreta della realtą esterna.