(massima n. 1)
Ad integrare la condotta costitutiva del delitto di circonvenzione di incapace è sufficiente che il colpevole si giovi, con qualsiasi mezzo idoneo, delle condizioni del soggetto passivo per ottenere un consenso che questi non avrebbe dato se le sue condizioni fossero state normali. Perciò non occorre che la proposta al compimento dell'atto provenga dal colpevole, ricorrendo il reato anche quando quest'ultimo abbia rafforzato, approfittando delle suddette condizioni, nell'incapace una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata ed impedendo l'insorgere di una volontà contraria.