(massima n. 1)
In tema di circonvenzione di incapace, la condotta di induzione, che costituisce elemento essenziale della fattispecie criminosa, si deve concretare in un'apprezzabile attivitā di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare la volontā minorata del soggetto passivo, non essendo sufficienti, ad integrare il requisito predetto, la semplice richiesta di compiere l'atto per lui pregiudizievole e tanto meno il mancato attivarsi, da parte di colui che dall'atto riceve vantaggio, per impedirne il compimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero con il quale si sosteneva che per configurare l'induzione non č necessaria un'iniziativa specifica dell'agente, essendo sufficiente che egli si sia giovato ed abbia approfittato della menomazione psichica del soggetto passivo, traendo vantaggio dall'atto dell'incapace senza attivarsi per impedirne il compimento ed il conseguente pregiudizio).