(massima n. 1)
Lo stato di deficienza psichica, quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. 643 c.p., č una condizione del soggetto passivo, la quale deve sussistere nei confronti di tutti, in maniera che chiunque (senza dover ricorrere ad artifizi o raggiri) possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti. Se la deficienza psichica viene affermata non per le oggettive condizioni del soggetto passivo, ma per il raffronto con persone dotate di maggiore capacitā psichica e di notevole potere di persuasione e di suggestione, viene necessariamente a mancare il presupposto del fatto costituente reato.