(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di circonvenzione di incapaci, non è necessario che il soggetto passivo sia privo in modo totale della capacità di intendere e di volere, ma è sufficiente che lo stesso versi in uno stato di minorazione della sfera intellettiva e volitiva, tale da privarlo del normale discernimento e potere critico e volitivo così da essere indotto a compiere atti che una persona di media capacità critica non si sarebbe determinata a fare. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato in relazione alle condizioni di grave decadimento senile e di perdita delle qualità mnemoniche del soggetto passivo, incapace, perciò, di una cosciente volontà di autodeterminazione).