(massima n. 1)
In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve pur sempre provocare una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; deve, cioè, essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi. Questa condizione di incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato, e pertanto il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull'assoluta certezza della sua sussistenza.