(massima n. 1)
In tema di insolvenza fraudolenta, la speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 641, secondo comma, c.p. presuppone l'integrale adempimento dell'obbligazione, e non può estendersi alle altre cause di estinzione dell'obbligazione stessa, non essendo consentita in tale materia l'interpretazione estensiva o analogica. (Nella specie, era intervenuta risoluzione consensuale del contratto con restituzione della merce ricevuta dall'imputato in adempimento del medesimo).