(massima n. 1)
In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche, l'utilizzo della lingua madre è consentito, ai sensi del d.P.R. n. 574 del 1988, esclusivamente nei rapporti con gli organi giudiziari situati nella provincia di Bolzano, sicché sono inammissibili i motivi di ricorso svolti per il giudizio di cassazione, redatti in parte in lingua tedesca e senza traduzione in lingua italiana. (Nella specie, il ricorso per Cassazione riportava il contenuto di atti a contenuto probatorio in lingua tedesca senza riprodurre la traduzione in italiano).