(massima n. 1)
La particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una sua fragilitą di fondo o da situazioni contingenti, non esclude la configurabilitą in suo danno del reato di truffa, anzi ne rende pił agevole l'esecuzione. (Nel caso in esame da parte dell'imputata era stato ingenerato nella persona offesa, particolarmente fragile e in un momento delicato della sua esistenza, la convinzione di essere vittima di negativitą, inducendola cosģ ad esborsi di denaro come compenso per rituali prospettati come indispensabili ai fini della guarigione).