(massima n. 1)
In tema di delitto di truffa, costituisce raggiro il comportamento del soggetto, che, nella qualitą di amministratore di una societą, ne venda alcune quote omettendo di riferire all'acquirente, determinatosi all'affare per le prospettive di guadagno derivanti dall'essere quella societą controllante di altra a rilevante capitale pubblico e con florida situazione economico-patrimoniale, i rischi di un'eventuale e futura revocatoria fallimentare avente ad oggetto le quote di partecipazione della societą ceduta nella controllata, perché la revocatoria fallimentare colpisce un negozio fraudolento, che presuppone il consilium fraudis in capo al soggetto agente.