(massima n. 1)
La simulazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro integra il delitto di tentata truffa, in quanto costituisce atto idoneo diretto in modo non equivoco ad indurre in errore, con l'artificio delle false dichiarazioni, gli enti previdenziali ed assistenziali allo scopo di procurarsi l'ingiusto profitto delle prestazioni da questi erogate. Ed invero la falsa rappresentazione della costituzione di un rapporto di lavoro dipendente — presupposto indispensabile per il godimento delle prestazioni della previdenza ed assistenza sociale — effettuata mediante comunicazione all'ufficio competente, presenta all'evidenza l'attitudine a far conseguire dette prestazioni e quindi a determinare l'evento del reato di truffa, sicché deve considerarsi integrato il requisito dell'idoneità degli atti; e poiché, non potendo essere fine a sè stessa, la simulazione non può avere altro scopo che quello fraudolento, secondo quanto impone di ritenere la comune esperienza, risulta integrato anche il requisito dell'univocità degli atti, che sono tali quando, considerati in sè medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza rivelino, secondo l'id quod plerumque accidit, l'intenzione dell'agente. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza del giudice per le indagini preliminari il quale, in mancanza di domande da parte dell'interessato diretto ad ottenere una qualche prestazione previdenziale, aveva escluso la sussistenza del tentativo ritenendo la falsa prospettazione della costituzione di un rapporto di lavoro atto meramente preparatorio).