(massima n. 1)
Con riferimento al reato di truffa, pur nella ipotesi della distinzione tra soggetto ingannato e soggetto danneggiato, č costitutivo che il primo di detti soggetti si ponga in una prospettiva di gestione degli interessi patrimoniali del secondo, con assunzione quindi di iniziativa in ampio senso negoziale nei confronti della sfera patrimoniale aggredita. Invero, solo se l'ingannato ha la libera disposizione del patrimonio del danneggiato assume la posizione di quest'ultimo: di guisa che l'induzione in errore determina il danno non in forza di un generico rapporto di interferenza ma solo se incide sulla libertą del consenso nei negozi patrimoniali. Ne consegue che non č configurabile la cosiddetta «truffa processuale», in quanto l'inganno non incide sulla libertą negoziale che manca nel giudice destinatario dell'inganno medesimo.