(massima n. 1)
La domanda di risoluzione contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ai sensi dell'art. 1453 c.c., può essere proposta tanto con ricorso per convalida di sfratto, quanto nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, e non muta natura se proposta in un modo piuttosto che nell'altro. Ne consegue che il locatore convenuto nel giudizio di opposizione all'ordinanza di convalida di sfratto, ove chieda al giudice di pronunciare comunque la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui fosse accertato un vizio formale dell'intimazione o della sua convalida, non sta formulando una domanda "riconvenzionale", ma sta semplicemente riproponendo la medesima domanda già formulata con l'intimazione, per cui, ove tale domanda sia erroneamente qualificata come riconvenzionale dal giudice e ritenuta inammissibile, il locatore comunque vittorioso non ha l'onere di riproporla espressamente ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., né quello di proporre appello incidentale sul punto.