(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 12 della L. 5 luglio 1991, n. 197 (indebita utilizzazione di carte di credito o di pagamento) concorre materialmente con quello di truffa (art. 640 c.p.). L'elemento oggettivo del primo, infatti, č costituito dall'uso indebito, in mancanza di titolaritā, di carte di credito o di pagamento, a prescindere dal conseguimento di un profitto e dal verificarsi di un danno e non comporta il coinvolgimento del soggetto passivo. Il secondo, invece, richiede gli artifizi o i raggiri dell'agente e l'induzione in errore del soggetto passivo e si consuma nel momento del conseguimento del profitto con altrui danno.