(massima n. 1)
Non sussiste il concorso formale tra il reato previsto dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 (uso indebito di carte di credito o di pagamento) ed il reato di truffa (art. 640 c.p.); infatti l'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui al suddetto art. 12 e non il reato di truffa che viene assorbito in virtł del principio di cui all'art. 15 c.p., considerato che l'adozione di artifici o raggiri č uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito di una carta di credito.