(massima n. 1)
I termini per comparire in giudizio stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c., sono fissati, non in relazione ai luoghi delle possibili notificazioni, bensì al luogo in cui la notificazione è realmente e validamente avvenuta, sicché, se questa è stata effettuata nel domicilio eletto dalla parte presso il proprio procuratore residente fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato — non essendosi avvalso il notificante della facoltà di eseguirla presso la cancelleria del giudice adito, dove si intendeva eletto il domicilio del procuratore ai sensi dell'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, è a tale luogo di effettiva notifica che bisogna aver riguardo ai fini del termine di comparizione, e non a quella dove la notificazione stessa si sarebbe potuta eseguire, con la conseguenza che l'inosservanza del detto termine, con riguardo ad una citazione in appello, ne comporta la nullità e, quindi, l'inammissibilità del gravame ove la costituzione della controparte, avente efficacia di sanatoria ex nunc sia avvenuta dopo il decorso del termine per l'appello.