(massima n. 2)
Il bollino, esterno o fustellato, apposto sulle confezioni delle specialitā medicinali ha la stessa funzione ed č equiparato alla etichetta, scritta a mano ed apposta dal farmacista sui contenitori dei prodotti galenici, magistrali o officinali. Ne consegue che la formazione e l'uso del bollino, esterno o fustellato falso, costituisce falsitā in scrittura privata, punibile a querela di parte a norma degli artt. 485 e 493 bis, c.p.