(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del peculato il possesso cosiddetto mediato del denaro o del bene pubblico può far capo contemporaneamente anche a più soggetti, qualora la normativa interna dell'ente pubblico preveda che l'atto dispositivo sia di competenza di un organo collegiale o venga posto in essere con il concorso di più di un organo dell'ente medesimo. In tal caso, se uno solo di tali compossessori mediati compie illegalmente la sua parte di competenza dell'atto dispositivo, conseguendo la disponibilità esclusiva della cosa è configurabile il delitto di peculato e non già quello di truffa, non assumendo alcun rilievo in contrario che la condotta appropriatrice o distrattiva abbia contestualmente spogliato gli altri organi dei loro poteri sulla cosa o sia stata posta in essere con l'inganno.