(massima n. 1)
Nella truffa ai danni dello Stato, l'ingiusto profitto inteso come realizzazione del possesso della cosa mobile o del danaro appartenente alla P.A. si realizza per mezzo di attivitą strumentali (artifizi o raggiri, inducenti taluno in errore), mentre nel peculato il possesso della cosa preesiste all'azione delittuosa volta alla sua appropriazione o distrazione e gli artifici (nella specie falsificazioni documentali) sono attivitą accessorie intese a coprire l'appropriazione o la distrazione gią portata ad effetto.