(massima n. 1)
Nella truffa ai danni dello Stato, l'ingiusto profitto — inteso come realizzazione del possesso della cosa mobile o del danaro appartenente alla P.A. — si realizza per mezzo di attività strumentali (artifizi o raggiri, inducenti taluno in errore), mentre nel peculato il possesso della cosa preesiste all'azione delittuosa volta alla sua appropriazione o distrazione e gli artifici (nella specie falsificazioni documentali) sono attività accessorie intese a coprire l'appropriazione o la distrazione già portata ad effetto.